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Le leggi di Bilancio 2017 ha disposto esenzioni fiscali sui benefit aziendali, fruiti per scelta del lavoratore.
E’ ammessa la conversione del premio aziendale in una prestazione sociale, che può consistere in un pacchetto di beni e servizi di welfare aziendale, da destinare ad esempio alla retta dell’asilo nido, alla baby sitter o alla previdenza o sanità integrativa, al fine di estendere a tali somme la completa esenzione fiscale. In questo caso anche il datore di lavoro non pagherà i contributi previdenziali ed assistenziali.
Sono esenti da imposizione fiscale e neutre ai fini del computo del reddito di lavoro dipendente, le forme di welfare riconosciute dal datore di lavoro e offerte alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti ed ai familiari per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, è prevista in conformità a disposizioni di contratti di lavoro nazionali o territoriali (oltre che di contratti aziendali) ovvero di accordo interconfederale.
Le misure di welfare possono essere previste da contratti nazionali, territoriali, interconfederali e aziendali.
I predetti interventi, coprono tutti i bisogni sociali, dall’istruzione alla ricreazione, dall’assistenza sanitaria a quella sociale, dalla cura dei figli all’assistenza degli anziani.
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